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Documents Protection of minors and vulnerable persons + Linee guida (entrate in vigore 1 settembre 2022)

Entrate in vigore 1 settembre 2022

LINEE GUIDA REGOLAMENTATIVE DEL COMPORTAMENTO DEL CLERO DELLA CHIESA CATTOLICA, DEI MEMBRI DEGLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA O DELLE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA E DELLE  ALTRE PERSONE CHE SVOLGONO SERVIZIO ALL‘INTERNO DELLA CHIESA NEL LAVORO COI MINORI E CON ADULTI VULNERABILI

1. INTRODUZIONE

1.1 La Chiesa crede fermamente che ogni essere umano è creato ad immagine e somiglianza di Dio e perciò ha un valore inestimabile [1]. L‘abuso sessuale di qualsiasi persona, in particolare di minori o adulti vulnerabili, „offende il Signore stesso, provoca danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ferisce la comunità dei credenti“ [2]. Lo stesso Signore Gesù Cristo nella Sacra Scrittura inequivocabilmente ammonisce che qualsiasi attentato alla purezza dei minori e di persone vulnerabili è un reato particolarmente grave“[3].  Per questo motivo tutta la Chiesa ritiene la tutela di minori e di adulti vulnerabili dall‘abuso sessuale sia parte importante della sua missione.

1.2  Il clero della Chiesa Cattolica, i membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica e le  altre persone che svolgono servizio all‘interno della Chiesa, lavorando con minori o adulti vulnerabili hanno l‘obbligo di attenersi alle Linee guida qui di seguito indicate e di regolarsi in base ad esse. Con queste disposizioni non si intende complicare il servizio di assistenza pastorale o di limitarne ulteriormente il campo d‘azione, bensì aiutare a mantenere buoni rapporti coi minori e con gli adulti vulnerabili ed assicurarne una corretta cura pastorale.

1.3 Queste Linee guida, rivolte al clero della Chiesa Cattolica, ai membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica e alle altre persone che prestano servizio all‘interno della Chiesa, hanno lo scopo di garantire la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, di punire coloro che si macchiano di tali crimini e di proteggere dal discredito infondato il clero, i membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica e le altre persone che lavorano nella Chiesa.

2. RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3 E 19 DELLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO  DELLE NAZIONI UNITE

Tanto la Santa Sede quanto la Repubblica di Lituania hanno sottoscritto la Convenzione dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite. Per la tutela dei minori dall‘abuso sessuale si fa riferimento agli art. 3 e 19 di detta Convenzione.  

Art. 3 
1.    „In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l‘interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.“   

Art. 19 
1. „Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, legale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio e di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all‘uno o all‘altro, o ad entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure ad ogni altra persona che abbia il suo affidamento. 

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l‘appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato e ad individuare, a avvertire e a fornire altri mezzi utili per l‘indagine, l‘esame e la cura nei casi menzionati di maltrattamento del fanciullo e, se necessario, per procedere con l‘intervento giudiziario.“  

3. IL RUOLO DELLA CHIESA CATTOLICA 

3.1 La cura pastorale dei minori e degli adulti vulnerabili occupa un posto importante nella pastorale evangelizzatrice della Chiesa. La Chiesa Cattolica si preoccupa che:

3.1.1 nello svolgimento rispettoso di tale cura spirituale, vengano formati tutti i ragazzi, i giovani e gli adulti vulnerabili;

3.1.2 tutti i minori e adulti vulnerabili siano tutelati da attentati alla loro purezza e da violenza e costrizioni sessuali;

3.1.3 gli spazi in cui si svolge tale cura pastorale siano protetti da violenza e costrizione sessuale e che tutte le persone che nella Chiesa lavorano con minori o con adulti vulnerabili siano ben informate circa le modalità, che aiutano a proteggere queste categorie di persone dai pericoli menzionati nelle Linee guida;  

3.1.4 sia educato e diffuso quello spirito di servizio e di responsabilità, in cui l‘amore e l‘impegno per la Verità garantiscono l‘apertura e l‘emergere di possibili reati.

3.2 Nel tutelare i minori e gli adulti vulnerabili dagli attentati alla loro castità e da violenza e costrizione sessuale, è importante ricordare ancora una volta l‘immutabile insegnamento della Chiesa, in particolare quegli aspetti a cui si fa riferimento nell‘introduzione di queste Linee guida.  

3.3 La Chiesa Cattolica 

3.3.1 attenendosi alle procedure qui sotto indicate per l‘accoglienza sicura e l‘assunzione lavorativa sceglie attentamente e istruisce tutti coloro ai quali è affidata una responsabilità o un impegno all‘interno della Chiesa;

3.3.2 attenendosi alle indicazioni di queste Linee guida, interviene nel caso di qualsiasi denuncia relativa al comportamento inaccettabile del clero, di membri di istituti di vita consacrata o di  società di vita apostolica e di altre persone che lavorano all‘interno della Chiesa; 

3.3.3 con l‘ascolto attento delle persone che han subito abusi o violenze, mira a garantire loro l‘aiuto spirituale, psicologico e medico, o di altro genere, necessario;   

3.3.4 si preoccupa che la persona che ha commesso il reato sia consegnata alla giustizia; 

3.3.5 si preoccupa di fornire quell‘assistenza spirituale o, valutando le circostanze, anche di altro genere necessaria a qualsiasi membro della comunità ecclesiale, il quale si sa aver arrecato un danno ad un minore o ad un adulto vulnerabile;  

3.3.6 mette in pratica tutti questi principi, attenendosi a queste Linee guida, alle leggi statali e alle buone consuetudini riconosciute.       

3.4 La garanzia della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili è uno dei compiti più importanti della società. La Chiesa Cattolica si impegna a prendersi cura della loro sicurezza e ad organizzare un‘adeguata prevenzione. I pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, valutando la situazione emersa negli ultimi decenni, hanno invitato tutti i membri della Chiesa e tutte le istituzioni da Essa istituite alla conversione personale ed istituzionale, a costruire un ambiente sicuro e una cultura delle relazioni tale, che permetta ai minori e agli adulti vulnerabili di sentirsi al sicuro, e hanno esortato a lavorare con pazienza, affinché si recuperi la fiducia della società e dei credenti nelle istituzioni ecclesiastiche e nella capacità delle persone che La servono di garantire un ambiente sicuro per ogni categoria di persone.

3.5 É di grande importanza questo pricipio radicato nella Chiesa universale: la priorità dell‘attenzione rivolta non a proteggere la buona reputazione dell‘istituzione, bensì a chi denuncia un‘offesa, a chi cerca la giustizia, alla persona che ha sofferto. Se si vuole tutelare i minori e gli adulti vulnerabili, il clero, i membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica così come le altre persone che prestano servizio all‘interno della Chiesa devono essere in grado di riconoscere i casi sospetti e riferirne, affinchè tutti gli avvertimenti e le denunce vengano esaminati con trasparenza e valutati secondo i principi stabiliti. Nell‘esaminare il caso va dimostrato rispetto per la persona che denuncia, fiducia, compassione e buona volontà. Altrettanto bisogna preoccuparsi delle ripercussioni del caso sulla comunità colpita.

3.6 Intervenendo contro i possibili reati ai danni di minori e di adulti vulnerabili, la Chiesa si regola in base al diritto canonico e alle leggi della Repubblica di Lituania.  

4. TERRITORIO E STRUTTURE IN CUI SONO IN VIGORE QUESTE LINEE GUIDA

4.1 Queste Linee guida sono in vigore per le strutture della Chiesa Cattolica che operano su tutto il territorio della Repubblica di Lituania e per tutte le persone che prestano servizio nella Chiesa Cattolica, fatta eccezione per i due casi presentati in questo capitolo al punto 4.4.  

4.2 Venuti a conoscenza di queste Linee guida il clero, i membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica e le altre persone che prestano servizio all‘interno della Chiesa compilano e confermano con la propria firma l‘impegno ad attenersi a tutte le disposizioni di queste Linee guida F 1/20. (Allegato nr. 1).

4.3 L‘impegno ad attenersi alle disposizioni di queste Linee guida per il clero, i membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica e per le altre persone che prestano servizio nella Chiesa rimane in vigore fino a che questi sono esponenti del clero, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica e persone che prestano servizio nella Chiesa. Il comportamento coi minori e con adulti vulnerabili da parte di chierici passati allo stato laicale così come di persone che hanno terminato la loro appartenenza ad un istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica (sia da queste allontanati o da coloro che le hanno lasciato) e di altre persone che hanno cessato il loro servizio all‘interno della Chiesa è regolamentato in conformità alle leggi della Repubblica lituana. 

4.4 Gli istituti di vita consacrata di diritto pontificio o le società di vita apostolica operanti nella Repubblica lituana possono regolarsi secondo le Linee guida di tutela approvate dalle autorità competenti dei loro istituti o società oppure secondo queste Linee guida adattate al loro istituto di vita consacrata o all‘associazione di vita apostolica e approvate dal superiore maggiore dell‘istituto o dell‘associazione.       

5. LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AL SERVIZIO NELLA CHIESA 

5.1 Preoccupandosi della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili tutte le strutture della Chiesa Cattolica attuano un‘accurata selezione dei candidati al servizio nella Chiesa.

5.2 I principi e le procedure concrete di selezione e di accoglienza di quanti entrano nei seminari (diocesani) presenti nella Repubblica di Lituania sono dettagliatamente regolamentati nel VII capitolo, Criteri e norme, della Ratio institutionis sacerdotalis pro Lithuania (2021) (oltre Disposizioni).  

5.3 Come indicato nel VII capitolo delle Disposizioni, gli studenti dei seminari (diocesani) presenti nella Repubblica di Lituania vengono a conoscenza di queste Linee guida nel corso di un modulo specifico, terminato il quale, vengono verificate le conoscenze dei partecipanti con una prova d‘esame.    

5.4 Nell‘accogliere postulanti negli istituti di vita consacrata di diritto diocesano o nelle società di vita apostolica si fa una valutazione psicologica della personalità del/la postulante. L‘ordinario locale o una persona da lui delegata indica in quale forma, quando e dove tale valutazione psicologica della personalità del/la postulante deve essere svolta.   

5.5 Per i/le postulanti o novizi/e di istituti di vita consacrata di diritto diocesano o di società di vita apostolica, che desiderano passare da un istituto di vita consacrata o da una società di vita apostolica ad un‘altro/a, valgono le stesse richieste che valgono per gli studenti di seminari che desiderano passare da un‘seminario ad un‘altro (cfr Disposizioni VII cap.).    

5.6 Per il tempo dell‘assunzione lavorativa o di qualsiasi altra forma di servizio retribuito o non retribuito all‘interno della Chiesa, svincolato da rapporti diretti e regolari con minori o adulti vulnerabili, i candidati hanno l‘obbligo di compilare la Dichiarazione F. 2/20. (Allegato nr. 2).  

5.7 Per il tempo dell‘assunzione lavorativa o di qualsiasi altra forma di servizio retribuito o non retribuito all‘interno della Chiesa, che implica rapporti diretti e regolari con minori o adulti vulnerabili:

5.7.1 la persona che intende lavorare o fare volontariato con minori o adulti vulnerabili fornisce al datore di lavoro il documento indicato dalla legge, il quale attesta che è incensurato da qualsiasi reato che sia legato all‘abuso di minori o di adulti vulnerabili; 

5.7.2 tutti i chierici, i membri degli istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica e le altre persone che prestano servizio nella Chiesa, prima di entrare in un servizio che implichi contatti diretti e regolari con minori o adulti vulnerabili, conferma con la propria firma di essere a conoscenza di queste Linee guida.      

6. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

6.1 La formazione umana e spirituale dei candidati al sacerdozio è regolamentata dalle Dichiarazioni e da queste Linee guida, mentre quella di postulanti e novizi/e degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica dai corrispondenti istituti di vita consacrata o dalle società di vita apostolica. Parte inscindibile della formazione sia dei candidati al sacerdozio che di postulanti e novizi/e è la conoscenza del sistema preventivo dell‘abuso sessuale e dei danni che l‘abuso sessuale produce non solo alle vittime di questo reato, ma anche alle famiglie e alle comunità. Durante questa formazione si insegna a riconoscere gli indizi dell‘abuso sessuale, come prestare assistenza spirituale alle vittime di questo abuso, così come alle persone sospettate o accusate di abuso sessuale, e come costruire un ambiente sicuro. Durante questo tempo di formazione i candidati al sacerdozio, i/le postulanti e i/le novizi/e vengono inoltre a conoscenza della responsabilità che comporta il reato di abuso sessuale, secondo la legislazione della Chiesa e della Repubblica di Lituania.   

6.2 Il clero, i membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica e le altre persone che prestano un servizio nella Chiesa, i quali svolgendo la loro attività hanno contatti diretti e regolari con minori e adulti vulnerabili, hanno l‘obbligo di frequentare corsi, che permettano loro di conoscere il sistema preventivo dell‘abuso sessuale.  

6.3 La Chiesa si impegna a formare costantemente il clero, i membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica e le altre persone che svolgono il loro servizio nella Chiesa, ricordando loro i diversi aspetti dell‘abuso sessuale, aggiornandoli sulle buone pratiche, ecc.   
 
7. UN AMBIENTE SICURO

7.1 Il clero, i membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica e le altre persone che svolgono il loro servizio nella Chiesa hanno l‘obbligo di creare con ogni mezzo un ambiente di relazioni rispettoso e sicuro, ad es. un sistema di rapporti e un ambiente, in cui sia creato ambiente sicuro ai più deboli. Nel costruire questo ambiente, è molto importante definire bene i limiti del corretto comportamento di ognuno, imparare ad accorgersi del comportamento che genera rischi o evidenzia indizi di violenza così che per tempo e in modo adeguato si intervenga bloccando la strada ad un possibile abuso sessuale di minori o di adulti vulnerabili (chi e quando avvertire in modo chiaro, come efficacemente verificare i casi sospetti e simili). Là dove possibile e, per quanto sia possibile, è importante adattare adeguatamente gli spazi (l‘architettura degli edifici, la dislocazione delle stanze, la sistemazione di porte trasparenti, ecc.).  

7.2 Nel creare un ambiente sicuro è importante attenersi a questi principi di comportamento: 

7.2.1 la castità: la gestione dell‘attrazione sessuale e il suo uso seguano i dettami della ragione e della fede in base allo stato di vita o di vocazione scelto da ognuno, così come la costante determinazione ad evitare da soli o con altre persone qualsiasi pensiero, parola o azione che possa provocare soddisfazione sessuale o eccitazione, al di fuori dello stato matrimoniale; 

7.2.2 il rispetto per la dignità umana: il riconoscimento del valore intrinseco della persona e della sua libertà e il non trattare la persona come semplice strumento per il conseguimento dei propri fini. La dignità della persona deriva dalla sua creazione ad immagine di Dio;     

7.2.3 la ragionevolezza: indicatore della capacità di scegliere in una concreta situazione la cosa buona e giusta; 

7.2.4 la responsabilità: la cura pastorale dei minori svolta nella Chiesa ha come fine la loro maturazione umana e spirituale. Ogni persona, consapevole della grande responsabilità che ha lavorando con i minori, si impegna a preoccuparsi che l‘ambiente e gli spazi siano adattati in modo tale da garantire la piena sicurezza dei minori; 

7.2.5 la precauzione: la capacità di considerare tutte gli aspetti e i risvolti significativi delle circostanze, evitando schematismi e frettolosità, come anche la capacità di comportarsi in modo appropriato, lasciandosi guidare dallo spirito cristiano, addirittura in quelle situazioni che non sono descritte e menzionate in queste Linee guida. 

7.3 Tutti i chierici, i membri degli istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica e le altre persone che prestano servizio nella Chiesa, hanno l‘obbligo di confermare con la propria firma di essere a conoscenza di queste Linee guida, di conoscerle bene e di impegnarsi ad applicarle.       

7.4 La Chiesa Cattolica in Lituania garantisce che queste Linee guida siano pubbliche e accessibili a tutti; 

7.5 Comportamenti delittuosi (reati canonici e penali): 

7.5.1 fotografare o filmare il corpo nudo di un minore o di un adulto vulnerabile; 

7.5.2 il possesso di materiale pornografico, relativo a minori o ad adulti vulnerabili. Alla persona stessa è vietato possedere tale materiale così come l‘aiutare minori o adulti vulnerabili a procurarselo e il fornire l‘accesso tramite internet o altro strumento a materiale di carattere pornografico; 

7.5.3 l‘adescamento di minori o adulti vulnerabili (l‘invito ad incontrarsi (anche trasmesso tramite qualsiasi mezzo di comunicazione) rivolto a un minore o ad un adulto vulnerabile allo scopo di avere rapporti sessuali o di soddisfare in altro modo la passione sessuale o di sfruttarlo a fini pornografici);

7.5.4 il coinvolgimento di un minore o di un adulto vulnerabile ad un evento di carattere pornografico; 

7.5.5 lo sfruttamento di un minore o di adulto vulnerabile a scopo pornografico;

7.5.6 il toccare del corpo di un minore o di un adulto vulnerabile, o il contatto fisico con un minore o con un adulto vulnerabile allo scopo di avere rapporti sessuali o di soddisfare in altro modo la passione sessuale o di sfruttarlo a fini pornografici;

7.5.7 la corruzione di un minore o di un adulto vulnerabile (l‘incitamento all‘eccitazione sessuale di un minore o di un adulto vulnerabile);

7.5.8 l‘esibizionismo in presenza di un minore o di un adulto vulnerabile;

7.5.9 la soddisfazione della passione sessuale con un minore o un adulto vulnerabile (la stimolazione dell‘eccitazione sessuale servendosi di un minore o di un adulto vulnerabile); 

7.5.10 rapporti sessuali con un minore o un adulto vulnerabile; 

7.5.11 la costrizione ad avere rapporti sessuali;

7.5.12 lo stupro; 

7.5.13 la violenza psicologica e fisica contro un minore o un adulto vulnerabile; 

7.5.14 il ricorso a punizioni fisiche per punire o correggere il comportamento di un minore o di un adulto vulnerabile;  

7.5.15 altri reati sessuali contro minori o adulti vulnerabili codificati nel diritto canonico e nella legislazione della Repubblica di Lituania. 

7.6 Comportamenti inaccettabili (norme proibitive): 

7.6.1 è un comportamento vietato quello che non è in sintonia con la castità e col rispetto della dignità della persona;

7.6.2 è severamente vietato essere nello stesso letto, nello stesso sacco a pelo, nella stessa tenda e simili con un minore o un adulto vulnerabile; 

7.6.3 è severamente vietato tenere negli ambienti adibiti al lavoro con minori e adulti vulnerabili qualsiasi tipo di materiale a contenuto pornografico; 

7.6.4 è severamente vietato nella cura pastorale con minori o adulti vulnerabili far uso di bevande alcoliche o stupefacenti, proporle a minori o ad adulti vulnerabili così come il consumo di alcolici da parte delle persone che fanno assistenza ai minori o agli adulti vulnerabili;   

7.6.5 è vietato distribuire a minori materiale di carattere erotico, contenuto in dischetti, chiavette usb, riviste, internet (inclusi i social network) e simili;

7.6.6 è vietato aiutare minori o adulti vulnerabili non consapevoli delle loro azioni a procurarsi alcolici, sigarette o altra sostanza stupefacente, o permettere loro di farne uso; 

7.6.7 è vietato stare nudi in presenza di minori o adulti vulnerabili;  

7.6.8 è vietato fotografare o filmare minori o adulti vulnerabili in situazioni degradanti la loro dignità e la loro reputazione e diffondere tali immagini; 

7.6.9 non è concesso il portare in macchina un minore o un adulto vulnerabile da solo senza il permesso scritto dei suoi genitori o tutori o senza un chiaro consenso verbale o senza la presenza di altre persone (fatta eccezione per i casi di soccorso);             

7.6.10 non è concesso a nessuna persona, e all’insaputa di altri, di stare con un minore in ambienti abitativi chiusi o in macchina (eccetto nel caso di soccorso), a meno che questi non siano direttamente destinati al servizio pastorale e solo per il tempo di quel servizio, come una stanza per il colloquio spirituale o per la confessione; 

7.6.11 non è concesso ad un minore di vivere, pernottare nella casa parrocchiale o nell‘appartamento privato di un sacerdote, eccetto nel caso di parentela;  

7.6.12 nel lavoro coi minori o con adulti vulnerabili non è concesso far uso di parole oscene, esaminare e discutere di argomenti osceni,  barzellette oscene, la visione di film o di giochi al computer non indicati per un pubblico minorile. Negli ambienti adibiti al lavoro coi minori o con adulti vulnerabili non è concesso tenere alcun tipo di materiale erotico e film o giochi al computer non adatti ai minori;   

7.6.13 non è concesso utilizzare comportamenti ed espressioni da censurare o degradanti della dignita di altre persone in presenza di minori o di adulti vulnerabili;   

7.6.14 non è concesso indagare con domande relative alla sessualità con minori o con adulti vulnerabili, eccetto nel caso in cui questa interrogazione sia inevitabile a motivo delle circostanze pastorali o sia contemplata nel programma d‘insegnamento adattato ai gruppi di queste persone o in un programma di incontri di formazione;

7.6.15 non è concesso fotografare e filmare minori o adulti vulnerabili nel loro spazio privato e diffondere questo materiale fotografico e video senza il permesso dei genitori o dei legali rappresentanti. Così come non è concesso fotografare e filmare in primo piano minori o adulti vulnerabili in ambiente pubblico. È permesso fare le foto ricordo di gruppo della Prima Comunione, della Cresima, del battesimo degli adulti, dei partecipanti ai corsi Alfa e ad altri eventi simili della vita sacramentale e catechistica della Chiesa. Se vi è il consenso scritto dei genitori si possono fare foto individuali durante i campi estivi.       

7.7 Comportamenti da evitare (norme preventive): 

7.7.1 si eviti il contatto fisico con minori e adulti vulnerabili, là dove non necessario. Nei casi in cui questo contatto (es. un abbraccio) è necessario e appropriato, bisogna attenersi alla ragionevolezza e mantenere la moderazione. Se è il minore ad iniziare il contatto fisico per amicizia, viene data una risposta appropriata, rispettosa e breve;

7.7.2 si eviti di viaggiare da soli con un minore o un adulto vulnerabile, quando é necessario il pernottamento; 

7.7.3. si evitino azioni, che inducano all‘attaccamento/dipendenza emotivo da parte di minori o di persone vulnerabili. Se si nota un attaccamento emotivo superiore alla norma da parte di un minore o di un adulto vulnerabile, tale da impedire la necessaria distanza psicologica, il minore o l‘adulto vulnerabile deve essere orientato verso altre persone competenti;  

7.7.4 si eviti di fare regali costosi a minori o ad adulti vulnerabili. Qualora questi fossero necessari, ne siano informati i genitori o i legali rappresentanti del minore o dell‘adulto vulnerabile;         

7.8 Mezzi preventivi obbligatori:  

7.8.1 le persone responsabili di eventi si preoccupino che negli eventi destinati a minori o ad adulti vulnerabili, ne prenda parte un numero sufficiente di adulti  responsabili. Nei campi estivi e in altri eventi simili oltre ai sacerdoti, ai chierici e ai religiosi vi siano anche adulti laici;

7.8.2 nei casi in cui per iniziativa della Chiesa è organizzata l‘assistenza o un aiuto sociale regolare a minori o ad adulti vulnerabili con situazioni sociali a rischio, coloro che vi prendono parte, per realizzare questa iniziativa devono ottenere non solamente il consenso scritto dei genitori o dei legali rappresentanti, ma anche delle autorità competenti;  

7.8.3 se dei minori o degli adulti vulnerabili partecipano ad un viaggio, con loro vi deve essere anche un numero sufficiente di adulti laici accompagnatori;

7.8.4 se nella cura pastorale sono necessari regolari incontri personali con minori e adulti vulnerabili, i loro genitori o tutori legali devono essere informati del fatto che avvengono tali incontri. Qualora vi fossero ostacoli nell‘informare genitori o tutori legali, la persona che svolge la cura pastorale deve consultarsi coi propri superiori;      

7.8.5 negli spogliatoi e nelle docce adibiti ai minori e agli adulti vulnerabili devono essere garantite la riservatezza e la sicurezza.  

7.9 Modelli di intervento: 

7.9.1 l‘intervento si compia avendo informazioni credibili di un comportamento delittuoso nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile;  

7.9.1.1 la persona, che ha avuto notizia di un possibile comportamento delittuoso nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile, deve quanto prima informarne le persone responsabili, le quali hanno l‘obbligo di attuare misure di tutela del minore o dell‘adulto vulnerabile da un eventuale comportamento delittuoso e immediatamente riferirne all‘autorità competente. Ricevuta tale informazione, l‘autorità competente deve immediatamente verificarne l‘attendibilità;    

7.9.1.2 fatta chiarezza sul fondamento della notizia e che contro il minore o l‘adulto vulnerabile possono essere stati compiuti dei reati, attenendosi ai punti 7.5.1-7.5.13 indicati nelle Linee guida, si deve  immediatamente:   

7.9.1.2.1 prendere le misure protettive del minore o dell‘adulto vulnerabile dalle minacce alla sua sicurezza e impedire la possibilità di qualsiasi ulteriore reato nei suoi confronti; 

7.9.1.2.2 fornire al minore o all‘adulto vulnerabile l‘aiuto necessario; 

7.9.1.2.3 informarne la polizia o il servizio nazionale per l‘adozione e per la tutela dei diritti del fanciullo o il dipartimento territoriale a questo delegato;   

7.9.1.2.4 informarne i genitori o gli altri rappresentanti legali del minore o dell‘adulto vulnerabile; 

7.9.1.2.5 informare l‘ordinario locale circa l‘eventuale caso di reato. Nel caso in cui la persona sospetta appartenga alla giurisdizione di un altro ordinario, l‘ordinario locale deve immediatamente informare l‘ordinario di quel posto alla cui giurisdizione appartiene la persona sospetta; 

7.9.1.2.6 per il tempo delle indagini la persona sospetta di reato è allontanata da tutti gli incarichi che hanno a che fare col lavoro con minori o adulti vulnerabili e si garantisce che la persona sospetta non abbia alcun contatto con la persona che eventualmente ha fatto soffrire o con altri minori o adulti vulnerabili; 

7.9.1.2.7 si collabora con gli agenti che svolgono le indagini, fornendo le informazioni necessarie all‘esame del caso.     

7.9.2 Intervento da compiere avendo informazioni credibili di un comportamento inammissibile (Linee guida punti 7.6.1-7.6.15) nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile:  

7.9.2.1 la persona, che ha avuto notizia di un possibile comportamento inaccettabile nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile, deve quanto prima informarne le persone responsabili, le quali hanno l‘obbligo di attuare misure di tutela del minore o dell‘adulto vulnerabile da un comportamento inaccettabile e immediatamente riferirne all‘autorità competente. Ricevuta tale informazione, l‘autorità competente deve immediatamente verificarne l‘attendibilità;   

7.9.2.2 appurato, che è credibile che sia stata compiuta un‘azione indicata nel punto 7.6 delle Linee guida:   

7.9.2.2.1 si prendano le misure necessarie a rimuovere quel comportamento inaccettabile e a proteggere il minore o l‘adulto vulnerabile da tale comportamento; 

7.9.2.2.2 dove vi è necessità, si fornisca alla persona offesa l‘aiuto necessario;  

7.9.2.2.3 la persona sospetta di comportamento inaccettabile durante le indagini o la chiarificazione delle circostanze sia allontanata da ogni incarico che abbia a che fare col lavoro con minori o con adulti vulnerabili e ci si preoccupi che la persona sospetta non abbia alcun contatto con loro; 

7.9.2.2.4 vengano sentite le persone che possono confermare il fondamento della notizia relativa al comportamento inaccettabile;  

7.9.2.3 accertato un fatto di comportamento inaccettabile: 

7.9.2.3.1 ne siano informati i genitori o i legali rappresentanti del minore o dell‘adulto vulnerabile; 

7.9.2.3.2 ne sia informato l‘ordinario locale alla cui giurisdizione appartiene la persona imputata. Nel caso in cui la persona imputata  appartenga alla giurisdizione di un altro ordinario, l‘ordinario locale deve immediatamente informare l‘ordinario di quel posto alla cui giurisdizione appartiene la persona imputata;

7.9.3 Intervento da compiere nel caso in cui si abbia una informazione credibile di un‘eventuale infrazione relativa alle richieste dei comportamenti da evitare indicati nei punti  7.7.1-7.7.4 delle Linee guida:  

7.9.3.1 la persona, che ha notato un caso di comportamento da evitare nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile o che ha una fondata informazione di un tale comportamento, deve ricordare all‘eventuale trasgressore l‘obbligo di attenersi alle richieste di queste Linee guida. Se eventualmente il trasgressore ancora non si attiene alle richieste delle Linee guida, la persona che ha notato un caso di comportamento da evitare nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile o che ha una fondata informazione di tale reiterato comportamento, deve informarne le persone responsabili, le quali devono immediatamente verificare l‘attendibilità dell‘informazione; 

7.9.3.2 accertato il fatto della reiterata infrazione delle richieste indicate nei punti 7.7.1-7.7.4 delle Linee guida, venga informata l‘autorità competente. Questa ricevuta tale informazione: 

7.9.3.2.1 ammonisce il trasgressore; 

7.9.3.2.2 prende le misure necessarie per prevenire casi futuri. 

7.10 Programmi di creazione di un ambiente sicuro e di prevenzione di violenza sessuale e loro applicazione: 

7.10.1 ogni diocesi redige programmi formativi di creazione di un ambiente sicuro e garantisce che questi siano conosciuti. Questi programmi rivolti ai minori e agli adulti vulnerabili, sono gestiti da persone competenti in collaborazione con  genitori e tutori, col clero, coi membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica e con le altre persone che prestano servizio nella Chiesa. Tali programmi sono pensati e realizzati facendo riferimento all‘età dei partecipanti;     

7.10.2 l‘obiettivo di tali programmi è questo: fare conoscere l‘essenza della violenza sessuale, le sue manifestazioni e i modi per riconoscerla. Far conoscere con quali modalità una persona con tendenze alla pedofilia, cercando di adescare una potenziale vittima, si guadagna la fiducia delle persone a questa vicine. Viene inoltre spiegato, qual è il modo migliore per avvertire le istituzioni statali ed ecclesiali competenti, qualora sorgano sospetti di violenza sessuale.

8. RISVEGLIARE E FORMARE LA CONSAPEVOLEZZA DELLE COMUNITÀ

8.1 La Chiesa mira ad attuare una efficace prevenzione dei reati di abuso sessuale, costruire ambienti sicuri e offrire aiuto spirituale a chi ha subito abusi sessuali. Nel realizzare tali obiettivi, la Chiesa si impegna ad ridestare e a formare la consapevolezza dei membri delle comunità parrocchiali, scolastiche e di altre comunità, ad informarli circa i principi di comportamento con i minori e con gli adulti vulnerabili e circa i mezzi che garantiscono un ambiente sicuro.  

8.2 Le informazioni relative alla prevenzione dell‘abuso sessuale vengono divulgate durante lezioni ordinarie, conferenze particolari e corsi, così come durante speciali liturgie penitenziali, preghiere, omelie tematiche e intenzioni delle preghiere dei fedeli.        

9. AIUTO ALLE PERSONE VITTIME DI ABUSO SESSUALE

9.1 La Chiesa, nella persona del vescovo o di un suo delegato, è sempre pronta ad ascoltare le vittime di abuso sessuale e i membri delle loro famiglie e a fornire loro assistenza spirituale e psicologica. I rappresentanti della diocesi devono impegnarsi a contattare le persone vittime di abuso sessuale e i membri delle loro famiglie, così da poterle ascoltare in sincerità e proporre loro assistenza spirituale e psicologica.

9.2 I principali compiti della Chiesa nei confronti delle persone vittime di abuso sessuale consistono nel proteggerle, nel prendersene cura e nel curare le ferite da loro subite. 

9.3 Le diocesi devono cercare di contattare ogni singola persona, che - non importa se minore o adulto vulnerabile, se nel tempo presente o parecchi anni prima - sia stata sfruttata sessualmente. A tali persone le diocesi possono proporre consulenza, assistenza spirituale, partecipazione a gruppi di autoaiuto o altri servizi sociali, a riguardo dei quali si accordano la diocesi e la persona interessata.

9.4 Alle persone vittime o ai membri delle loro famiglie il vescovo o un suo delegato possono proporre un incontro in cui ascoltare con pazienza e compartecipazione al dolore le loro esperienze e preoccupazioni. 

9.5 Durante le indagini e verso la loro conclusione il vescovo o un suo delegato valutano in qual modo aiutare le persone coinvolte nel caso: le vittime e le loro famiglie, i membri delle famiglie degli imputati, le comunità religiose e le parrocchie, in cui la persona sospetta o accusata ha vissuto, così anche quelle persone con le quali o per il cui bene ha lavorato. Si delibera dunque sul modo adeguato di informarle e fornir loro spiegazioni, quali azioni bisogna mettere in campo volendo aiutare le persone coinvolte nel caso, fornire consulenza o altre modalità di aiuto pastorale e, considerando le conclusioni prossime del processo, come intervenire in modo adeguato da gestire le tensioni crescenti e le eventuali contestazioni.         
 
10. ASSISTENZA SPIRITUALE E VIGILANZA DELLE PERSONE SOSPETTATE E ACCUSATE DI ABUSO SESSUALE AI DANNI DI MINORI O DI ADULTI VULNERABILI

10.1 La Chiesa si prende cura di tutti i membri del clero, di quegli degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica e delle altre persone che prestano servizio nella Chiesa, i quali sono sospettati, accusati e condannati di abuso sessuale ai danni di minori e adulti vulnerabili. Essa agisce così intendendo perseguire due obiettivi principali:

10.1.1 garantire, che qualsiasi attività pastorale della Chiesa sia degna di fiducia, che non sorgano minacce per i minori e per gli adulti vulnerabili e si permetta di adeguatamente garantire un ambiente sicuro; 

10.1.2 fornire assistenza spirituale alla persona del clero, di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica o altra che lavora all‘interno della Chiesa, la quale sia sospettata, accusata o condannata. La finalità di tale aiuto è questa: aiutare la persona sospettata, accusata o condannata, affinché questa, se colpevole, sinceramente confessi la propria colpa, sconti la pena e consegua la conversione spirituale e, per quanto possibile, la riconciliazione. Le persone colpevoli devono essere esortate a seguire un percorso terapeutico, a rivolgersi ad esso e ad impegnarsi fermamente ad attenersi al piano di sicurezza individuale.      

11. MONITORAGGIO E STRUMENTI DI VERIFICA  DELLA RESPONSABILITÀ 

11.1 Al fine di conseguire un‘efficace prevenzione dell‘abuso sessuale di minori e di adulti vulnerabili e di applicare le Linee guida, viene istituito presso la Conferenza Episcopale Lituana il Consiglio per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili (di seguito Consiglio), il quale svolge il monitoraggio. 

11.2 La composizione del Consiglio viene approvata dalla Conferenza Episcopale Lituana riunita in sessione plenaria.  

11.3 Il mandato dei membri del Consiglio è della durata di tre anni.  

11.4 Il Consiglio tra i propri membri elegge il coordinatore del Consiglio per il periodo della cadenza.  

11.5 Il Consiglio non è persona giuridica nei sensi della legislazione della Repubblica di Lituania e non svolge un‘attività economica e finanziaria.

11.6 Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la semplice maggioranza dei voti o di comune accordo.     

11.7 Il Consiglio controlla le iniziative e i metodi di applicazione delle Linee guida delle diocesi e la accessibilità alle informazioni nelle diocesi.  

11.2 Il Consiglio fornisce il suo rendiconto sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili alla Conferenza Episcopale Lituana una volta all‘anno. 

12. L‘IMPEGNO DEI VESCOVI

Ogni ordinario di luogo della Lituania s‘impegna  sinceramente, affinché  nella diocesi a lui affidata per suo interessamento pastorale vengano applicate queste Linee guida, cosicché la sua diocesi diventi, per quanto possibile, un ambiente sicuro per tutti i minori e gli adulti vulnerabili. Per il conseguimento di tale fine, tenendo in considerazione i cambiamenti nelle disposizioni della Santa Sede e nella legislazione della Repubblica di Lituania, queste Linee guida all‘occorrenza possono essere modificate o integrate. Tuttavia le modifiche alle disposizioni delle Linee guida, non intacca il loro obiettivo principale: attivare tutti i possibili strumenti indicati dalle Linee guida, affinché sia prevenuto il pericolo di abuso sessuale ai danni di minori e di adulti vulnerabili in tutte le strutture della Chiesa Cattolica in Lituania.       

13. PROCEDURE DA AVVIARE, VENUTI A CONOSCENZA DI UN CASO DI ABUSO SESSUALE

13.1 Disposizioni generali:

13.1.1. La Chiesa ritiene peccato mortale l‘abuso sessuale di minori e di adulti vulnerabili, il quale esige un intervento unanime con misure disciplinari nei confronti delle persone, che sono riconosciute aver compiuto tali atti. Essa è convinta che sia il colpevole che l‘intera comunità ecclesiale debbano cominciare un processo risanatore di pentimento così come vanno concentrati tutti gli sforzi, affichè tali casi non si ripetano in futuro. 

13.1.2. Lo scopo di tali procedure è il seguente: difendere i diritti e la libertà dell‘essere umano, facendo conoscere in modo rapido ed esauriente gli atti delittuosi, proteggere le persone lese e adeguatamente conciliare le esigenze del diritto canonico e la legislazione della Repubblica di Lituania, affinché le ferite vengano risanate, la persona colpevole di reati giustamente punita e nessun innocente venga processato. 

13.1.3. Queste norme procedurali vengono applicate nei casi in cui si riceve informazione (notitia criminis, notitia de delicto) [4] circa un compiuto abuso sessuale da parte di un membro del clero, di un istituto di vita consacrata o di una società  di vita apostolica o di altra persona che presta servizio all‘interno della Chiesa, o nei casi di infrazioni delle norme di comportamento regolamentato nelle Linee guida (7 cap.). 

13.1.4. Si distinguono tre categorie di adulti vulnerabili: i disabili mentali, i disabili fisici e coloro a cui è stata tolta la facoltà di opporsi [5] 

13.1.5 Le decisioni relative ai reati sessuali commessi da esponenti del clero o di istituti di vita consacrata o di associazioni di vita apostolica ai danni di minori o di adulti vulnerabili vengono prese dai competenti dicasteri della Santa Sede in base all‘ordine stabilito dal Diritto canonico [6].

13.1.6 Le decisioni relative ai reati sessuali commessi ai danni di minori o di adulti vulnerabili da parte di altre persone che prestano servizio all‘interno della Chiesa sono prese dall‘ordinario locale.

13.1.7 Gli strumenti preventivi, le sanzioni riparatrici e penali per altri reati sessuali commessi da esponenti del clero contro minori o adulti vulnerabili, o per le infrazioni alla loro sicurezza vengono stabiliti facendo riferimento ai cann. 1339 e 1395 CIC.

13.1.8 L‘indagine previa canonica dev‘essere avviata e conclusa quanto prima; inoltre, per quanto possibile, essa dev‘essere presentata nel modo più comprensibile possibile alle parti interessate.

13.2 Procedura dell’indagine previa canonica:

13.2.1 La notizia e la sua valutazione:

13.2.1.1 Le fonti della notizia possono essere [7]:
    - la presunta vittima;
    - un rappresentante della presunta vittima;
    - le istituzioni statali;
    - altre persone che asseriscono essere informate sui fatti riferiti;
    - i mezzi d’informazione (incluse le reti sociali e simili);
    - fonti anonime;
    - altre fonti.

13.2.1.2 La notizia acquisita in confessione è vincolata al segreto sacramentale, ma il confessore, durante la confessione, deve cercare di convincere il penitente a riferire la notizia alle persone competenti [8].

13.2.1.3 Il compito di accertare l’attendibilità della notizia e di svolgere l’indagine previa spetta all’ordinario di luogo, alla cui competenza appartiene la persona segnalata di cui si è avuta notizia , oppure, se non si tratta dello stesso ordinario di luogo, il compito spetta all’ordinario di luogo nel cui territorio di competenza sono avvenuti i fatti di cui è avuto notizia [9]. In questo caso entrambi gli ordinari di luogo devono collaborare a stabilire, chi dei due svolgerà l’indagine previa [10], così da prevenire un conflitto di competenze.

13.2.1.4 Se la notizia la riceve un altro ordinario di luogo, questi prima possibile informerà l’ordinario di luogo in cui è avvenuto il presunto reato così come l’ordinario di luogo della persona segnalata [11].

13.2.1.5 Nel caso in cui l’autorità ecclesiastica riceva notizia che un vescovo di rito latino ha abusato di un minore o di un adulto vulnerabile, l’indagine si svolga attenendosi alle indicazioni corrispondenti del Diritto canonico [12].

13.2.1.6 Durante il periodo di accertamento dell’attendibilità della notizia l’ordinario di luogo può ricorrere ad un delegato della diocesi.

13.2.1.7 Durante il periodo di accertamento dell’attendibilità della notizia vanno prese tutte le misure necessarie possibili, affinché non trapelino informazioni che potrebbero nuocere all’indagine del caso o alla buona reputazione della persona.

13.2.1.8 Quando l’ordinario decide che la notizia non è verosimile, non si avvia l’indagine previa.

13.2.1.9 Quando l’ordinario stabilisce che la notizia è perlomeno credibile (saltem verisimilis), si faccia riferimento al punto 7.9 delle Linee guida. Stabilito che la notizia è perlomeno credibile, l’ordinario può fare ricorso alle misure indicate al can. 1722 del CIC.

13.2.1.10 Se la notizia è quantomeno credibile, l’ordinario può affidare lo svolgimento dell’indagine previa ai laici competenti [13] oppure costituire una commissione guidata da un suo delegato.

13.2.1.11 Qualora si costituisca tale commissione, ne facciano parte almeno un laico esperto di tutela dei minori, uno di diritto e uno con esperienza in psicologia, i quali saranno scelti dall’ordinario di luogo.

13.2.1.12 Se la notizia è ottenuta a voce o in altro modo informale, ci si deve preoccupare che essa venga messa per iscritto. Se la notizia è ottenuta da fonte anonima, questa sarà valutata e, in base alle possibilità, approfondita.

13.2.1.13 Se non vi è fondamento di ritenere che la notizia è perlomeno credibile, si può anche non avviare l’indagine previa, tuttavia tale decisione può essere presa solo nel caso in cui è evidente, che non si può agire secondo le norme del diritto canonico [14]. In tale caso le ragioni scritte della decisione presa e l’intera documentazione del caso vengono custodite nell’archivio segreto della curia [15].

13.2.1.14 Se il caso è pubblico e non sorgono dubbi (ad es. nel caso in cui si ricevano i risultati delle indagini svolte da parte civile, o la persona confessa, o simili) la tappa dell’indagine previa può essere saltata [16].

13.2.1.15 Qualora si riceva una quantomeno credibile notizia che una qualche persona che fa servizio nella Chiesa ha abusato sessualmente di un minore o di un adulto vulnerabile, l’ordinario del luogo immediatamente ne informi le istituzioni statali e contemporaneamente avvii la propria indagine canonica.

13.2.1.16 Coloro che svolgono le indagini hanno l’obbligo di attenersi al segreto, tuttavia non si può costringere al silenzio né la persona che ha riferito la notizia né la presunta vittima e neppure i testimoni [17].

13.2.1.17 L’indagine previa va svolta indipendentemente dale indagini svolte dale istituzioni statali, ma sempre nel rispetto delle norme del diritto civile.

13.2.1.18 Quando nello stesso periodo si svolga anche l’indagine da parte civile, e si pensa di concordare il conseguimento dei risultati dell’indagine, l’ordinario del luogo deve concordare con la Congregazione per la Dottrina della Fede la propria decisione di soprassedere all’avvio dell’indagine previa [18].

13.2.1.19 Se l’ordinario del luogo stabilisce che l’eventuale reato di cui ha ricevuto notizia sia caduto in prescrizione secondo le norme in vigore del diritto canonico [19], egli deve svolgere l’indagine previa e, insieme con l’aggiunta di una motivata opinione circa la non applicazione del termine di prescrizione, riferire circa gli esiti dell’indagine alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale ha diritto di confermare il termine della prescrizione o di rifiutarlo [20].

13.2.2 Svolgimento dell’indagine previa canonica:

13.2.2.1 L’ordinario del luogo, trasmessa informazione circa la ricevuta notizia alle istituzioni dell’indagine preliminare, si attiene alle indicazioni dell’istituzione che svolge l’indagine preliminare.

13.2.2.2 Nello svolgere d’indagine, si faccia riferimento alle indicazioni corrispondenti del Vademecum [21].

13.2.3 Inizio dell’indagine previa canonica:

13.2.3.1 L’indagine previa canonica inizia nel momento in cui l’ordinario del luogo con un proprio decreto delibera di avviare l’indagine previa canonica e designa un delegato e un notaio [22].

13.2.3.2 Nei casi in cui la legislazione della Repubblica di Lituania prevede il dovere di riferire circa l’eventuale reato alle forze dell’ordine, colui che riferisce la notizia deve essere informato in anticipo che è suo dovere riferire a riguardo del reato.

13.2.3.3 Colui che fornisce la notizia o la presunta vittima possono richiedere che al loro incontro col delegato non prenda parte il notaio.

13.2.3.4 Avviando l’indagine previa canonica, si stabiliscano i requisiti necessary a questa tappa dell’indagine, i quali aiutino a ricostruire i fatti e le circostanze, su quali si fonda l’accusa [23]:

13.2.3.4.1 l’informazione generale relativa alle presunte vittime, integrata con una prima valutazione circa l’eventuale danno fisico, psicologico e morale;

13.2.3.4.2 il conteggio degli atti imputabili e il tempo in cui sono avvenuti;

13.2.3.4.3 i possibili legami col foro interno sacramentale;

13.2.3.4.4 altri reati, di cui è imputabile quella persona, come anche fatti problematici emergenti dal suo profilo biografico e i tratti della sua personalità;

13.2.3.4.5 testimonianze e documenti di qualsiasi tipo e provenienza (tra questi anche gli esiti dell’indagine compiuta dall’istituzione dello Stato o del processo) i quali possono risultare veramente utili per far luce sulle circostanze dell’imputazione e confermare la sua attendibilità.

13.2.3.5 La persona che svolge l’indagine previa trascrive i dati nella forma fornita nell’alegato del Vademecum.

13.2.3.6 La persona che svolge l’indagine previa viene a conoscenza della notizia riferita con le procedure dell’indagine previa canonica e garantisce, che l’intera informazione sia ordinata secondo il principiodi confidenzialità. La persona viene inoltre informata, che la Chiesa non può assicurare alcuna confidenzialità, nel caso in cui un’istituzione statale per decisione del tribunale confiscasse i documenti dell’indagine o ne facesse il sequestro giudiziario.

13.2.3.7 L’ordinario stesso decide quando e in che modo informare l’imputato in merito alle accuse a suo carico.

13.2.3.8 La persona che svolge l’indagine previa informa l’imputato che a questi in alcun modo è vietato provare a mettersi in contatto personalmente con la presunta vittima oppure con cui ha riferito la notizia. Durante questa fase l’identità della presunta vittima o del fornitore della notizia non sono resi noti.

13.2.4 Identificazione dei fatti, delle circostanze o dell’addebito di responsabilità:

13.2.4.1 Per lo svolgimento dell’indagine previa l’ordinario fa ricorso alle possibilità espresse nei punti 13.2.1.9 e 13.2.1.10 delle Linee guida.

13.2.4.2 Se per lo svolgimento dell’indagine previa canonica l’ordinario ha costituito la commissione o è ricorso a laici competenti, durante il primo incontro con loro il delegato li metta a conoscenza della notizia e (se c’è) con la risposta della persona segnalata e con le decisioni dell’ordinario.

13.2.4.3 Lo scopo del lavoro di tale commissione o dei laici incaricati è quello di analizzare le circostanze del caso e valutare, se da queste emergono dubbi rilevanti e punti non chiari e se è necessario raccogliere ulteriori informazioni relative alla notizia.

13.2.4.4 I membri della commissione o i laici incaricati, attenendosi alla loro competenza, forniscono la valutazione delle circostanze della notizia, la quale viene riportata nel protocollo. I membri della commissione o i laici incaricati precisano e formulano domande, le quali, qualora vi fosse necessità, possono essere fatte durante l’incontro con chi ha riferito la notizia, con la presunta vittima o con la persona segnalata.

13.2.4.5 La presunta vittima o la persona segnalata all’incontro possono farsi accompagnare da una persona di sostegno.

13.2.4.6 Tutti gli incontri devono essere documentati per iscritto, così come, essendocene necessità, registrati e/o filmati.

13.2.5 L’incontro con la presunta vittima:

13.2.5.1 Nel compiere l’indagine previa canonica non ci si può incontrare coi minori o adulti vulnerabili senza la partecipazione dei loro genitori o tutori. In questo incontro col minore o con l’adulto vulnerabile devono partecipare non soltanto il delegato e i genitori o tutori del minore o dell’adulto vulnerabile, ma anche una persona riconosciuta come psicologo esperto e qualificato.

13.2.5.2 Se l’adulto vulnerabile non ha un tutore, può invitare all’incontro una persona di sua fiducia.

13.2.5.3 Prima di un incontro coi minori o con adulti vulnerabili tutti i partecipanti all’incontro concordano, se sia anche necessario registrare e/o filmare l’incontro. Se anche solo un partecipante non fosse d’accordo, allora l’incontro verrà protocollato solo per iscritto.

13.2.5.4 Durante l’incontro si ha lo scopo di venire a sapere:

13.2.5.4.1 cos’è davvero accaduto?

13.2.5.4.2 quando con precisione è accaduto?

13.2.5.4.3 cos’ha spinto alla decisione di parlarne solo ora?

13.2.5.4.4 cosa ci si aspetta da questa indagine?

13.2.5.4.5 quali sono le richieste principali della presunta vittima e come possono essere soddisfatte?

13.2.5.4.6 chi è già a conoscenza del caso e da quando?

13.2.5.4.7 altre circostanze che hanno rilevanza per l’indagine.

13.2.5.5 All’inizio dell’incontro la presunta vittima viene invitata a raccontare il fatto.

13.2.5.6 Dopo aver letto il progetto del protocollo dell’incontro, tutti i partecipanti possono esprimere le loro osservazioni. Sotto la nota conclusiva del protocollo dell’incontro tutti i partecipanti all’incontro pongono la loro firma.

13.2.5.7 Dopo l’incontro alla presunta vittima si comunica quando e in che modo verrà informata circa gli ulteriori sviluppi dell’indagine.

13.2.5.8 L’ordinario prende visione del protocollo dell’incontro.

13.2.6 Incontro con la persona segnalata:

13.2.6.1 Dopo l’incontro con la presunta vittima vengono valutate e formulate le questioni per il proseguimento dell’indagine.

13.2.6.2 Con l’intento di raccogliere informazioni utili per l’indagine e definire le circostanze probatorie ci si può incontrare con la persona segnalata.

13.2.6.3 Se tale incontro con la persona segnalata avviene, questa viene informata del fatto che secondo il punto di vista del diritto ecclesiastico la persona è ritenuta innocente fino a che la sua colpevolezza non è comprovata. La persona segnalata è invitata a fornire i propri chiarimenti a coloro che svolgono l’indagine previa canonica.

13.2.6.4 Qualora la persona segnalata rifiutasse di incontrarsi, le si può offrire la possibilità di rispondere per iscritto alle domande rivoltele, tuttavia anche se questi non volesse partecipare all’incontro, l’indagine prosegue ugualmente.

13.2.6.5 La persona segnalata può ricorrere all’aiuto del difensore da lui scelto. Dalla persona segnalata non si può esigere un giuramento [24].

13.2.6.6 Le risposte della persona di cui si ha avuto notizia vengono trascritte nel protocollo e controfirmate da tutte le persone partecipanti.

13.2.6.7 Dopo l’incontro alla persona segnalata viene comunicato che verrà informata circa l’ulteriore svolgimento dell’indagine, e che inoltre verrà a conoscenza del protocollo dell’incontro.

13.2.7 Termine dell’indagine previa canonica:

13.2.7.1 L’indagine previa canonica si conclude quando si è raccolto abbastanza materiale da poter trarre un fondato presupposto che il minore o l’adulto vulnerabile è una presunta vittima e/o che la persona segnalata ha compiuto atti illegali. L’indagine previa canonica si conclude anche quando si è raccolto abbastanza materiale da poter trarre un fondato presupposto che il minore o l’adulto vulnerabile non è una presunta vittima e/o che la persona segnalata non ha compiuto atti illegali. È necessario svolgere l’indagine previa canonica nel più breve tempo possibile [25].

13.2.7.2 Colui che ha svolto l’indagine reassume gli esiti dell’indagine previa canonica e traccia per iscritto la propria valutazione, chiarendo le ragioni di tale valutazione. Redatta la valutazione, colui che ha svolto l’indagine la consegna all’ordinario insieme a tutti gli atti dell’indagine previa [26].

13.2.7.3 L’ordinario con decreto proprio dichiara conclusa l’indagine previa canonica [27], mette per iscritto la propria valutazione degli esiti dell’indagine (votum) [28], indica possibili proposte per ulteriori sviluppi e invia alla Congregazione per la Dottrina della Fede le copie approvate di questi documenti [29].

13.2.7.4 Colui che svolge l’indagine fa conoscere alla parte lesa lo svolgimento e le conclusioni dell’indagine svolta.

13.2.7.5 Nel risolvere il problema, e cioè se informare circa la conclusione dell’indagine svolta la persona segnalata, si faccia riferimento alle indicazioni corrispondenti del Vademecum [30].

13.2.7.6 Se la persona di cui si ha avuto notizia è un laico, il materiale dell’indagine previa non viene inviato alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ma si avvia immediatamente il processo penale così com’è indicato al can. 1720.

13.2.7.7 La Congregazione per la Dottrina della Fede, esaminati con cura i documenti inviati, informa l’ordinario circa il tipo di azione processuale da intraprendere [31].

13.3 Ulteriore svolgimento del caso:

13.3.1 L’ordinario, ricevute le instruzioni dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, con un proprio decreto indica quali azioni siano da intraprendere.

13.3.2 Gli misure disciplinari non penali sono descritte e nominate nel punto 78 del Vademecum.

13.3.3 La parte lesa ha diritto a prendere parte alle procedure canoniche del caso.

13.3.4 Se l’ordinario decide di avviare il processo amministrativo secondo il can. 1720, si attenga ai punti 91-129 del Vademecum.

13.3.5 Se l’ordinario decide di avviare il processo penale giudiziale secondo i cann. 1721-1728, si attenga ai punti 87-90 del Vademecum.

13.3.6 Il processo amministrativo si conclude con un decreto penale dell’ordinario, mentre il processo penale con una deliberazione [32].

13.3.7 Concluso il processo penale giudiziale, si aprono le possibilità di impugnazione previste dalla legge [33].

13.3.8 Concluso il processo penale non giudiziale (amministrativo), si apre la possibilità di presentare un ricorso contro il verdetto penale [34] .

13.3.9 L’ordinario, per quanto è in suo potere, può esigere che l’accusato risarcisca il danno alla parte lesa e alla comunità ecclesiale.

13.3.10 Se durante il processo canonico emerge che il sospettato non ha commesso un reato, l’ordinario metta in campo quelle azioni necessarie a restituire la buona reputazione alla persona accusata.

13.3.11 Tutto il materiale del caso viene custodito nell’archivio segreto della curia [35].

13.4 Confidenzialità e divulgazione dell’informazione:

13.4.1 Durante l’indagine previa si eviti di far trapelare qualsiasi informazione, che possa nuocere all’indagine stessa e alla reputazione della persona segnalata; per questo colui che svolge l’indagine ha l’obbligo di mantenere il segreto professionale.

13.4.2 Facendo riferimento al can. 1455 § 3, il giudice può impegnare con giuramento gli esperti, le parti in causa e i loro avvocati o delegati al mantenimento del segreto, ma nel prendere questa decisione egli non deve contravvenire al punto 13.2.1.16 delle Linee guida.

13.4.3 Nel rendere pubblica la notizia si presti attenzione alle indicazioni precisate nei punti 45-46 del Vademecum.

13.4.4 In ogni caso dev’essere garantito che la persona che svolge l’indagine non divulgi informazioni che permettano di risalire all’identità di qualsivoglia minore o adulto vulnerabile che prenda parte al processo.

13.4.5 In ogni caso vanno prese le misure necessarie, affinché i testimoni e le persone di cui si fida la parte lesa [36] non diffondano informazioni che permettano di risalire all’identità di qualsivoglia minore o adulto vulnerabile che prenda parte al processo.

Entrate in vigore 1 settembre 2022.

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[1] Cfr. Gen. 1, 27; Catechismo della Chiesa Cattolica ( di seguito – CCC) 355-357.
[2] Papa Francesco, Motu proprio Vos estis lux mundi (7 maggio 2019) (di seguito – VE), introduzione.
[3] Cfr. Mt 18, 6-8.
[4] CIC, can. 1717, § 1.
[5] Vos estis lux mundi, art. 1, § 1-2.
[6] Vos estis lux mundi, art. 7, § 1; Sacramentorum sanctitatis tutela, ex audientia 3 dicembre 2019, art. 1 (Sacramentorum sanctitatis tutela (21 maggio 2010), art. 6, § 1, 1).
[7] Vademecum, 11.
[8] Vademecum, 14.
[9] Vademecum, 22.
[10] Vademecum, 31.
[11] Vademecum, 31.
[12] Vos estis lux mundi, cap. 8.
[13] CIC, can. 228.
[14] Vademecum, 16 e 18.
[15] Vademecum, 16.
[16] Vademecum, 37.
[17] Vademecum, 30.
[18] Vademecum, 26.
[19] Sacramentorum sanctitatis tutela, 7.
[20] Vademecum, 28.
[21] Vademecum, 32-75.
[22] I compiti del notaio sono indicati in CIC, can. 483, § 2; can. 1437, § 2 e Vademecum, 41-42.
[23] Vademecum, 34.
[24] Vademecum, 54.
[25] Vademecum, 66.
[26] Vademecum, 67.
[27] Vademecum, 68.
[28] Gli 11 criteri, che l‘ordinario deve indicare circa il proprio votum, sono menzionati in L. ORTAGLIO, L‘indagine previa nei casi di delicta graviora, in Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012 (Studi Giuridici, 96) 103.
[29] Vademecum, 69.
[30] Vademecum, 52-53.
[31] Vademecum, 77.
[32] Il diritto d‘appello davanti al verdetto e il suo ordine sono regolamentati dai cann. 1619-1640 e dal Vademecum, 144-146.
[33] Vademecum, 144.
[34] Vademecum, 147.
[35] Can. 1719.
[36] Cfr. Linee guida punto 13.2.5.2.